22 settembre 2008

Si potrebbe andare tutti quanti al Consiglio comunale...

"Riprendo anch'io"

"No, tu no"




Perché non si può riprendere il Consiglio Comunale?
O meglio: perché si può riprenderlo?

Vediamo cosa dice la legge:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Art. 65
(Diritti politici e pubblicita' dell'attivita' di organi)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonche' di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell'attivita' istituzionale di organi pubblici.

2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalita' di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarita';
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarita';
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attivita' di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.

3. Ai fini del presente articolo, e' consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.

4. Ai fini del presente articolo, in particolare, e' consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalita' direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.

5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalita' di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non e' comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicita' dell'attivita' istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.


That's all Folks

06 settembre 2008

Pannelli solari per l'acqua calda sanitaria


Finalmente, dopo mesi di attesa, mi sono stati installati 2 collettori solari ad alta efficienza per la produzione di acqua calda.
Già dal primo giorno nel pomeriggio il sistema ha permesso di ottenere all'interno di 2 boiler (da 200 litri ciarcuno) 400 litri di acqua a ben 55° senza l'ausilio delle caldaie.
E tutto questo nonostante i pannelli siano esposti a sud-est, cioè con un'esposizione non ottimale come a sud.
Fantastico!!

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